Calcio: Civitanovese - Giulianova, ordinanza del comune di Civitanova

Vista la nota prot. 2268/13/OP Cat. A.4/Gab del 24.09.2013 della Questura di Macerata Ufficio di Gabinetto nella quale, in relazione alla consolidata esperienza secondo la quale, di frequente, gli autori di turbative all´ordine pubblico agiscono in stato di abuso di sostanze alcoliche, si chiede :
- in occasione del sopra citato incontro di calcio, di emanare un provvedimento di divieto di vendita e somministrazione e asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, di qualunque gradazione, nonché il divieto di vendita di qualsiasi bevanda contenuta in lattina o bottiglie, consentendo la vendita solo previa mescita in bicchieri di carta o plastica, all´interno dello Stadio e negli esercizi pubblici ubicati nel raggio di 100 metri dallo stadio polisportivo;
- il divieto venga esteso anche ad eventuali venditori itineranti presenti nel raggio di 1 Km dal citato impianto;
- di disporre il suddetto divieto da un´ora antecedente l´inizio dell´incontro di calcio con termine due ore dopo la conclusione dell´incontro stesso; Ritenuto di emettere un provvedimento di divieto di vendita e somministrazione e asporto di bevande alcoliche e super alcoliche, di qualunque gradazione, a tutela dell´ordine pubblico; Visto il d. lgs 267/2000;
Ordina per i fatti ed i motivi in premessa citati, in occasione dell´ incontro di calcio Civitanovese - Giulianova valevole per il campionato di serie D 2013 - 2014 girone F, che si svolgerà il giorno 29 Settembre 2013 alle ore 15,00 presso lo Stadio Polisportivo di Civitanova Marche, a tutte le attività all´interno dello stesso, agli esercizi pubblici, commerciali e a qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande nel raggio di 100 metri dall´impianto sportivo e ad eventuali venditori itineranti presenti nel raggio di 1 Km del citato impianto:
- il divieto di vendita e somministrazione e asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, di qualunque gradazione;
- il divieto di vendita di qualsiasi bevanda contenuta in lattine e bottiglie, consentendo la vendita solo previa mescita in bicchieri di carta o plastica;
- il divieto vale da un´ora antecedente l´inizio del suddetto incontro di calcio con termine due ore dopo la conclusione dell´incontro stesso;
- il divieto venga esteso anche ad eventuali venditori itineranti presenti nel raggio di 1 Km dal citato impianto;
- i citati esercizi pubblici, commerciali e qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande dovranno esporre al pubblico un cartello con l´indicazione del divieto e degli orari in cui questo sarà in vigore.

Questo è un comunicato stampa pubblicato il 26-09-2013 alle 18:52 sul giornale del 27 settembre 2013 - 1443 letture
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