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comunicato stampa
Polveri sottili: provvedimenti per la riduzione dell'inquinamento

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inquinamento

Di seguito l'ordinanza del vicesindaco in merito alla riduzione delle polveri sottili.

Il Vice Sindaco
Premesso che:

- il Piano di Azione approvato dalla Regione Marche con DACR 52/2007 in applicazione del D. Lgs. 351/1999 art. 7 comma 2 prevede una serie di misure da adottare nel breve periodo, per ridurre il rischio di superamento dei valori limite per l’inquinamento atmosferico, individuando le autorità preposte alla gestione della situazione di rischio;

- il Piano di Risanamento e Mantenimento della qualità dell’Aria Ambiente ai sensi del D Lgs. 351/1999, artt. 8 e 9, approvato con Deliberazione Amministrativa dell’Assemblea Legislativa Regionale n. 143 del 12/1/2010 prevede una serie di misure strutturali da adottare nel medio e lungo periodo, per ridurre le emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, investendo i maggiori settori emissivi;

- il D. Lgs. n. 155 del 13/8/2010 di recepimento della DIR 2008/50/CE, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, delinea un nuovo quadro gestionale della qualità dell’aria al fine di garantire un approccio coerente ed uniforme in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente nel quadro del riparto di competenze tra Stato, regioni e enti locali.

Considerato che:

- la DACR 52/2007 comprende il Comune di Civitanova Marche in Zona A in cui è concreto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme degli inquinanti in atmosfera (PM10);

- dai dati della qualità dell’aria rilevati dal sistema delle centraline relativamente al particolato fine PM 10 si evince un’elevata criticità soprattutto nel periodo invernale e primaverile stante il superamento dei valori limite di concentrazione annuale e giornaliera introdotti dal Decreto n. 60/2002;

- che già nell'anno 2010 risulta che presso la stazione da traffico sita in Via Pola è stato raggiunto e superato il numero di giorni massimo consentito per il superamento del livello di 50 microgrammi/mc (valore limite per la protezione della salute fissato dall’Unione Europea e dal D.M. n° 60/2002) per un numero di giornate superiori alle 35 annue ammesse;

- la qualità dell’aria presenta ancora condizioni critiche per cui si rende necessario adottare provvedimenti di rientro dei valori degli inquinanti entro i limiti attraverso una serie di interventi sia a breve che a medio e lungo termine per il controllo degli episodi acuti ed il progressivo allineamento ai valori stabiliti dalle norme vigenti;

- il traffico veicolare rappresenta una delle più significative componenti dell’inquinamento atmosferico nelle aree urbane, pertanto è indispensabile attivare azioni che consentano di limitare gli apporti dei gas di scarico degli autoveicoli tramite specifiche misure per la limitazione della circolazione di alcune categorie di veicoli più inquinanti sia per la vetustà (veicoli non ecodiesel) che per le intrinseche caratteristiche motoristiche (motori a due tempi);

- è necessario richiamare l’attenzione della popolazione su un uso più consapevole e razionale delle auto private, stimolando il senso di responsabilità sociale e di partecipazione collettiva alla soluzione dei problemi legati al traffico urbano;

- il risanamento e la tutela della qualità dell’aria costituiscono un obiettivo irrinunciabile e inderogabile nelle politiche di questa amministrazione, valutate le implicazioni sulla salute dei cittadini e sull’ambiente.

Preso atto:

- di quanto stabilito dall’Accordo di Programma sottoscritto il 18/11/2010 tra la Regione Marche, l’UPI Marche e l’ANCI Marche “sull’inquinamento dell’aria ambiente da polveri sottili”;

- di quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale Regione Marche n. 1755 del 6/12/2010 “Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione di polveri sottili PM10 nell’aria ambiente - Accordo di Programma Regione Marche, Province, Comuni di Zona A” (sottoscritto dal Comune di Civitanova Marche il 28/12/2010) che prevede misure e provvedimenti di divieto di circolazione in una zona appositamente individuata.

Visti:

- il D. Lgs. 314/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

- la Direttiva 21/5/2008 n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;

- il D. Lgs. 13/8/2010 n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;

- la Delibera Amministrativa del Consiglio Regionale n. 52 del 8/5/2007 “Valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente (D. Lgs. 4/8/1999 n. 351): zonizzazione del territorio regionale, piano di azione, individuazione autorità competente”;

- la Delibera dell’Assemblea Legislativa Regionale n. 143 del 12/1/2010 “Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria ambiente ai sensi del D. Lgs. 4/8/1999 n. 351, artt. 8 e 9”;

- l'art. 7 comma 1 lettera b) del ”Nuovo Codice della Strada” D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni che prevede che i Comuni possono, con ordinanza del Sindaco, limitare la circolazione nei centri abitati di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti, nonché gli articoli 5 e 6 che demandano al Sindaco la facoltà di adottare provvedimenti relativi alla circolazione nel territorio comunale.

- Visto l'art. 54 del d.lgs. 267/2000;
ORDINA

Il divieto della circolazione dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 18,00 nelle seguenti vie del centro abitato di Civitanova Marche:
C.so Umberto I, tratto compreso tra l’intersezione con via Zara e p.zza XX Settembre, p.zza XX Settembre, Vialetti Nord e Sud, c.so V.Emanuele, via della Nave, tratto compreso tra via Zara e vialetto Sud, via della Carena, tratto compreso tra via Zara e vialetto Sud, via Conchiglia, tratto compreso tra via Zara e vialetto Sud, via del Lido, c.so Dalmazia, tratto compreso tra via Zara e vialetto Sud, via Pola, via Marte, via Gorizia, via Nettuno, tratto compreso tra l’intersezione con via Pola e via Matteotti, vicolo Venere, p.zza Ex Abba, via D.degli Abruzzi, via Caduti di Mare, via Trento, tratto compreso tra l’intersezione con c.so Umberto I e via Matteotti, viale V.Veneto, via Matteotti, tratto compreso tra fondo piazza e l’intersezione con via Zara, c.so Garibaldi, via Vela, via Piave, via Indipendenza, tratto compreso tra l’intersezione con via Castelfidardo e c.so V. Emanuele, via del Vallone, via Mazzini, tratto compreso tra l’intersezione con Lungomare Piermanni e c.so V. Emanuele, via Mameli, via Cairoli, via Cavour, tratto compreso tra l’intersezione con via C. Menotti e c.so Garibaldi, via D’Azeglio, P.zza D. Lino Ramini, via del Remo, via del Timone, via della Gondola, via della Rete, vicolo Ancora, Piazza San Martin, via Baracca, via Hermada, vicolo Barboni, via Asiago, via Col di Lana, via Montegrappa, via Isonzo, via Montello, via Carso, via F.Filzi, via C.Battisti, via Bainsizza, via Pasubio, via Carnia, via dell’Adamello, via Almirante, via Sabotino, via Vodige, via Montenero, via Trieste, via Ancona, via Torino, via Venezia, via Firenze, via Pesaro, via Macerata, via Ascoli, via Foggia, via Buozzi, via Cecchetti, tratto compreso tra l’intersezione con via San Callisto Caravario e via Buozzi, via Tripoli, via Bengasi, via dell’Olmo, vicolo Morto, via Rosselli, piazza Don Minzoni -
delle seguenti categorie di veicoli:

A) VEICOLI ORDINARI

-autovetture diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;

-veicoli commerciali leggeri ≤ 3,5 t di MTT diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;

-veicoli commerciali pesanti > 3,5 t e ≤ 7,5 t di MTT diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;

-veicoli commerciali pesanti > 7,5 t e ≤ 14 t di MTT diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;

-veicoli commerciali pesanti > 14 t e ≤ 32 t di MTT diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;

-veicoli commerciali pesanti > 32 t di MTT diesel pre Euro e Euro 1, senza e con filtro antiparticolato;

-veicoli commerciali pesanti > 32 t di MTT diesel Euro 2 senza filtro antiparticolato;

-trattori stradali pesanti > 14 t e ≤ 32 t di MTT diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato (vedi nota);

-trattori stradali pesanti > 32 t di MTT diesel pre Euro e Euro 1 senza e con filtro antiparticolato (vedi nota);

-trattori stradali pesanti > 32 t di MTT diesel Euro 2 senza filtro antiparticolato (vedi nota);

-bus urbani diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;

-pullman (bus extraurbani) diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;

-motocicli > 50 cm32 tempi pre Euro;

-ciclomotori < 50 cm3pre Euro.

Nota: MTT = Massa Totale a Terra = Massa Massima a carico tecnicamente ammissibile o a carico ammissibile (per gli autotreni è quella della combinazione motrice + rimorchio e per gli autoarticolati è quella della combinazione trattore + semirimorchio; per le motrici e per i trattori stradali che circolano isolati si considera la sola MTT dei medesimi).

B) VEICOLI SPECIALI

- mezzi agricoli;

- macchine operatrici.

ECCEZIONI AL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I SEGUENTI VEICOLI:

-automezzi per il trasporto pubblico (si specifica in servizio di linea, inclusi gli scuola-bus, mentre rientrano nel divieto quelli a noleggio e quelli turistici in genere);


-taxi e veicoli NCC (Nolo Con Conducente) fino a 9 posti;

-veicoli delle forze di polizia;

-veicoli di altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio;

-veicoli delle forze armate;

-veicoli sanitari e di soccorso (compresi: ambulanze ed automediche; veicoli dei medici in visita domiciliare; veicoli dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile, dei servizi tecnici degli Enti Locali e dei servizi tecnici delle aziende che eserciscono pubblici servizi (acqua, gas, energia elettrica, telefoni, igiene urbana, ecc.);

-veicoli diretti alle strutture sanitarie di tipo ospedaliero, previa adeguata documentazione;

-veicoli per il trasporto dei disabili;

-veicoli elettrici, ibridi, a gas metano, GPL;

-è consentito l’utilizzo sia dei mezzi agricoli sia delle macchine operatrici nei cantieri e nelle zone agricole o di verde pubblico e privato;

-manifestazioni sportive di auto d’epoca.

- sono esclusi dall’osservanza della presente ordinanza i veicoli dei residenti nelle vie interessate al provvedimento nel percorso più breve compreso tra l’inizio del divieto e il luogo di residenza.

Che il presente provvedimento sia applicato dagli organi preposti a controllarne l’osservanza a decorrere dalla apposizione della segnaletica stradale.

Eventuali deroghe alla presente ordinanza, qualora si rendessero necessarie, potranno essere disposte dal Comando della Polizia Municipale.

RENDE NOTO

- In sede di applicazione della presente ordinanza si prevede di effettuare verifiche periodiche sull’andamento dei parametri relativi all’inquinamento atmosferico per valutare la necessità di ulteriori misure di limitazione della circolazione o rivolte alla migliore gestione del provvedimento;

- per controllare la categoria (classe ambientale) del proprio veicolo (Euro 0/pre Euro, Euro 1, Euro 2, ecc.) e le sigle di omologazione dei veicoli dotati di filtro antiparticolato (FAP) occorre verificare quanto riportato nella carta (libretto) di circolazione;

- avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, oppure è possibile proporre ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti sempre dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio;

le limitazioni alla circolazione stradale stabilite dalla presente ordinanza decorrono dal 31/01/2011, compatibilmente con l’avvenuta apposizione della segnaletica stradale, e termineranno il 31/03/2011 salvo proroga automatica fino al 30/04/2011 ai sensi dell'art. 3 comma 2 dell'accordo di programma che recita: il termine finale dell'Accordo sarà automaticamente prorogato al 30 Aprile 2011, qualora il tavolo tecnico di cui all'articolo 6 comma 4, a seguito di apposite rilevazioni sull'efficacia delle misure attivate, lo ritenga necessario, per non incorrere nel rischio di superamento dei valori limiti giornalieri ed annuali nei restanti mesi dell'anno 2011;

la presente ordinanza, in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa;

-l’inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pecuniaria da euro 155,00 a euro 624,00 stabilita dall’art. 7comma 1 lett. b ) e comma 13 bis del Codice della Strada ( D.Leg.vo n° 285/1992 ). La violazione è estinguibile con il pagamento in misura ridotta di 155,00 euro entro 60 giorni dalla contestazione dell’illecito. In caso di reiterazione della violazione nel biennio, il trasgressore è soggetto inoltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni.

DISPONE

-che il Servizio Segnaletica provveda alla apposizione di idonea segnaletica in loco, in base alle prescrizioni del D. Lgs. 30/4/1992 n. 285 e relativo regolamento di esecuzione, necessaria per dare esecuzione al presente atto e portarlo a conoscenza dell’utente stradale, da mantenere in maniera efficiente;

-che ne sia effettuato l’invio al Comandante del Corpo della Polizia Municipale per quanto di competenza in ordine alle azioni di controllo e vigilanza ed al Responsabile del Servizio Segnaletica per quanto di competenza in ordine alla segnaletica stradale;

-che il presente provvedimento venga reso noto ai cittadini ed agli enti interessati con il più ampio utilizzo degli strumenti di informazione e comunicazione (televisione, radio, giornali, internet, ecc.) atti a garantire la massima e tempestiva diffusione alla popolazione;

- che il Servizio Ambiente provveda all’invio della presente ordinanza per portarla a conoscenza di:
Prefetto di Macerata, Questore di Macerata, Comandante Provinciale Arma dei Carabinieri, Comando Sezione Polizia Stradale di Civitanova Marche, Guardia di Finanza di Civitanova Marche, Comando Carabinieri di Civitanova Marche, Commissariato di PS di Civitanova Marche, Vigili del Fuoco di Civitanova Marche, Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche, Presidente della Regione Marche, Presidente della Provincia di Macerata, ACI di Macerata, Società Autostrade, Anas, Direzione locale Enel, Direzione locale Telecom.


Ed inoltre a:

- ARPAM, Dipartimento Provinciale di Macerata;

- A.S.U.R. - Zona Territoriale N. 8;


- Associazioni di categoria CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Coldiretti.

- Che ne sia effettuata l’affissione all’Albo Pretorio.



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